Affidamenti in economia: disciplina normativa DPR 207/2010

DPR 207/2010

TITOLO V – ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA E IN ECONOMIA

CAPO I – Acquisizioni sotto soglia

Art. 326. Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di acquisizione di servizi e forniture sotto soglia

1. Il presente capo disciplina i procedimenti di acquisizione di servizi e forniture sotto soglia ai sensi dell’articolo 124 del codice.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente capo e nell’articolo 124 del codice si applicano, ove compatibili, le disposizioni del codice stesso e della parte IV, titoli I, II, III e IV, del presente regolamento.

Art. 327. Requisiti

1. Gli operatori economici devono possedere i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del codice.

 Art. 328  Mercato elettronico

  1. Fatti salvi i casi di ricorso obbligatorio al mercato elettronico previsti dalle norme in vigore, ai sensi dell’articolo 85, comma 13, del codice, la stazione appaltante può stabilire di procedere all’acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante ovvero attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui all’articolo 33 del codice.
  2. Il mercato elettronico consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica, nel rispetto delle disposizioni e dei principi organizzativi di seguito indicati. Le procedure telematiche di acquisto mediante il mercato elettronico vengono adottate e utilizzate dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione.
  3. Le stazioni appaltanti abilitano al mercato elettronico i fornitori di beni e i prestatori di servizi tramite uno o più bandi aperti per tutta la durata del mercato elettronico a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i requisiti di abilitazione. I bandi di abilitazione sono pubblicati in conformità della disciplina applicabile per le procedure sotto soglia di cui all’articolo 124, comma 5, del codice e indicano l’indirizzo del sito informatico presso il quale è possibile consultare la documentazione della procedura direttamente e senza oneri. Il bando di abilitazione al mercato elettronico contiene, tra l’altro:
    1. le categorie merceologi che per settori di prodotti e servizi in cui è organizzato il mercato elettronico;
    2. le specifiche tecniche, costruttive e di qualità dei beni, nonché i livelli dei servizi che devono possedere i beni e servizi offerti dai fornitori abilitati;
    3. le modalità ed i requisiti, soggettivi ed oggettivi, necessari per le domande di abilitazione ed i principi di valutazione delle stesse, nonché l’indicazione delle eventuali procedure automatiche per la loro valutazione;
    4. la durata dell’abilitazione dei fornitori a partecipare al mercato elettronico;
    5. l’indicazione del sito informatico nel quale sono rese disponibili al pubblico ulteriori informazioni, con particolare riferimento ai mezzi telematici disponibili per la presentazione delle domande di abilitazione; agli strumenti informatici e telematici messi a disposizione degli utenti per la pubblicazione dei cataloghi e l’invio delle offerte; alle informazioni sul funzionamento del mercato elettronico; alle fattispecie di sospensione ed esclusione del singolo fornitore; alle modalità ed ai criteri per la dimostrazione da parte degli offerenti del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi e la loro permanenza.
  4. Avvalendosi del mercato elettronico le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia:
    1. attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;
    2. in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al capo II.
  5. Nel caso di richiesta di offerta di cui alla lettera a), la stazione appaltante fissa un termine sufficiente per la presentazione delle offerte, tenuto conto dei principi generali stabiliti all’articolo 70, comma 1, del codice.
  6. Gli acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico sono realizzati seguendo i principi di sicurezza previsti dalle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, nonché secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e nel rispetto dell’articolo 77, commi 5 e 6, del codice.
  7. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 289, 290, 293 e 294.

CAPO II – Acquisizione di servizi e forniture in economia

Art. 329. Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di acquisizione di servizi e forniture in economia

1. Il presente capo disciplina i procedimenti di acquisizione in economia di beni e servizi da parte della stazione appaltante ai sensi degli articoli 5, comma 5, lettera h), e 125, comma 14, del codice.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente capo e nell’articolo 125 del codice si applicano, ove compatibili, le disposizioni della parte IV, titoli I, II, III e IV, del presente regolamento.

Art. 330. Casi di utilizzo delle procedure di acquisto in economia

1. Nel rispetto degli atti di programmazione eventualmente previsti delle amministrazioni aggiudicatrici, le stazioni appaltanti possono fare ricorso alle procedure di acquisto in economia nelle ipotesi tassativamente indicate all’articolo 125 del codice, nonché delle ipotesi specificate in regolamenti o in atti amministrativi generali di attuazione emanati da ciascuna stazione appaltante con riguardo alle proprie specifiche esigenze, ai sensi dell’articolo 125, comma 10, del codice.

Art. 331. Pubblicità e comunicazioni

1. Le procedure di acquisto in economia di beni e servizi non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall’articolo 124 del codice per gli altri appalti di servizi e forniture sotto soglia.

2. Le stazioni appaltanti assicurano comunque che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l’efficienza dell’azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.

3. L’esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di cui all’articolo 334 è soggetto ad avviso di postinformazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.

Art. 332. Affidamenti in economia

1. I soggetti da consultare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, ai sensi dell’articolo 125, comma 11, del codice, sono individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi aperti di operatori economici di cui ai successivi commi 2, 3 e 4. Le indagini di mercato, effettuate dalla stazione appaltante, possono avvenire anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico di cui all’articolo 328, propri o delle amministrazioni aggiudicatici.

2. Sulla base di avvisi pubblicati sul profilo del committente, ciascuna stazione appaltante può predisporre elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, all’interno dei quali può individuare gli operatori economici che partecipano alle procedure di acquisto in economia, applicando i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. L’iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia. Sono esclusi dai suddetti elenchi gli operatori economici che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale.

3. Gli elenchi sono sempre aperti all’iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante e sono periodicamente aggiornati, con cadenza almeno annuale.

4. Le stazioni appaltanti, tenendo conto delle proprie specifiche caratteristiche ed esigenze, promuovono, anche attraverso la conclusione di specifici accordi, la creazione di elenchi comuni di operatori economici, nonché l’utilizzo di elenchi predisposti da altre stazioni appaltanti.

5. Le stazioni appaltanti possono procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall’operatore economico affidatario.

Art. 333. Svolgimento della procedura di amministrazione diretta

1. Per l’affidamento in economia di servizi e forniture attraverso la procedura di amministrazione diretta si osservano le disposizioni dell’articolo 125, comma 3, del codice.

Art. 334. Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario

1. Per l’affidamento in economia di importo pari o superiore a 20.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 125, comma 9, del codice, la lettera d’invito riporta:

a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell’IVA;

b) le garanzie richieste all’affidatario del contratto;

c) il termine di presentazione delle offerte;

d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;

e) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;

f) il criterio di aggiudicazione prescelto;

g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

h) l’eventuale clausola che preveda di non procedere all’aggiudicazione nel caso di presentazione di un’unica offerta valida;

i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente regolamento;

l) l’obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;

m) l’indicazione dei termini di pagamento;

n) i requisiti soggettivi richiesti all’operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

2. Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l’ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.

Art. 335. Mercato elettronico e uso degli strumenti elettronici

1. Ai sensi dell’articolo 85, comma 13, del codice e della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, la procedura di acquisti in economia può essere condotta, in tutto o in parte, dalla stazione appaltante avvalendosi di sistemi informatici di negoziazione e di scelta del contraente, nonché con l’utilizzo di documenti informatici, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.

2. Al fine di effettuare gli acquisti in economia attraverso strumenti telematici, la stazione appaltante può utilizzare il mercato elettronico di cui all’articolo 328.

Art. 336. Congruità dei prezzi

1. L’accertamento della congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici invitati è effettuato attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato.

2. Ai fini dell’accertamento di cui al comma 1, e fermo restando quanto previsto all’articolo 7, comma 5, del codice, la stazione appaltante può avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico di cui all’articolo 328, propri o delle amministrazioni aggiudicatrici.

Art. 337. Termini di pagamento

1. I pagamenti relativamente agli affidamenti in economia sono disposti nel termine indicato dal contratto di cui all’articolo 334, comma 2, a decorrere comunque dalla data di accertamento, da parte del direttore dell’esecuzione, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Art. 338. Procedure contabili

1. Al pagamento delle spese per l’acquisizione di beni e servizi in economia si provvede anche mediante aperture di credito emesse a favore di funzionari delegati, ai sensi degli articoli da 56 a 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell’articolo 9 del d.P.R. 20 aprile 1994, n. 367.