Linee guida del M.E.C.U.C.

APPLICABILITA’ AGLI AFFIDAMENTI IN ECONOMIA

Il MECUC è istituito sulla base dell’art. 328, comma 4, lett. b) del d.p.R 207/2010 per gli acquisiti in economia secondo la procedura di affidamento di cui all’art. 125, comma 11, del D.lgs. 163/2006 che prevede espressamente che per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

DISCIPLINA DEI PAGAMENTI

Sulla base di quanto disposto dalla disciplina normativa comunitaria e dalla legge nazionale, i pagamenti delle prestazioni sono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della fattura al protocollo dell’ente, previa verifica della correttezza della esecuzione della prestazione.

La verifica della correttezza della esecuzione della prestazione deve essere espletata entro cinque giorni della esecuzione della prestazione. A tal fine l’operatore economico si impegna, in base ai principi di collaborazione e buona fede, a dare comunicazione scritta al responsabile del procedimento che la prestazione è stata eseguita affinché quindi il RUP possa procedere alle verifiche di adeguatezza della medesima.

Decorso del termine di cinque giorni dalla comunicazione di cui sopra, la verifica si intende posta in essere con esisto positivo ed iniziano a decorrere i termini di pagamento della fattura.

DURATA DELL’ABILITAZIONE

L’abilitazione alla piattaforma del MECUC dura quanto la durata del bando di abilitazione per la categoria merceologica per la quale è avvenuto l’accreditamento.

Alla scadenza del termine l’operatore economico viene disabilitato dal sistema e dovrà procedere ad un nuovo accreditamento sulla base di nuovo bando di abilitazione.

Con scadenza annuale ciascun operatore economico accreditato è inviato a ribadire il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di accreditamento.

GESTIONE DEGLI AFFIDAMENTI

L’operatore si obbliga a consegnare il bene oggetto della forniture ovvero l’esecuzione della prestazione nel luogo indicato nel capitolato speciale ovvero nell’atto amministrativo di affidamento diretto.

Attraverso il MECUC, in attuazione dell’art. 328, comma 4, lett. B) del d.p.R 207/2010 e del regolamento dei contratti della stazione appaltante, la stazione appaltante può procedere ad un affidamento diretto ovvero alla richiesta di più preventivi agli operatori economici abilitati pur sempre nel rispetto dei principi di economicità, non disparità, non discriminazione e rotazione.

In ossequio al principio della massima trasparenza ed economicità è consigliato richiedere sempre almeno tre offerte.

Oltre il valore di 10.000,00 euro a base d’asta, l’art 9 del regolamento la richiesta di tre offerte è obbligatoria.

CONTROLLI

Gli operatori economici sono resi edotti del fatto che le loro autocertificazioni circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e degli altri fatti, e dati autocertificati saranno oggetto di verifica a campione per accertarne la veridicità secondo quanto stabilito dall’art. 332, comma 5, del d.p.R. 207/2010 a tenore del quale le stazioni appaltanti possono procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall’operatore economico affidatario.

All’atto di accreditamento ogni operatore economico indica anche l’IBAN che poi servirà anche per le dichiarazioni di cui alla legge 136/2010.

Nell’inviare la propria offerta e per massima garanzia di serietà della medesima, la piattaforma deve prevedere che ciascun operatore economico dichiari ogni volta (in modo semplice e chiaro) il mantenimento del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui al bando di abilitazione.

VALORE DELL’AFFIDAMENTO

Non esiste un valore minimo al di sotto del quale l’operatore economico può rifiutare la richiesta di offerta presentata dalla stazione appaltante.

VINCOLO GIURIDICO

Il vincolo giuridico si perfeziona mediante la forma negoziale della scrittura privata, anche attraverso lo scambio di lettere commerciali.

Il contratto è esonerato dal pagamento dei diritti di segreteria di cui alla tabella D della legge 602 del 1964.

REQUISITI PER L’ABILITAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO

Ai fini dell’Abilitazione, e della successiva permanenza nel Mercato Elettronico della stazione appaltante, l’operatore economico deve possedere i seguenti requisiti:

A) Capacità professionale:

1) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, ovvero presso i competenti ordini professionali per attività attinenti all’oggetto del Bando di abilitazione, in conformità con quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

2) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

3) ai sensi dell’art 37 della Legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al D.M 4 maggio 1999 e al D.M web based project management tools. 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010;

4) Ciascun operatore economico, in relazione a ciascuna categoria merceologica, bene e/o servizio per il quale intende abilitarsi, deve essere in possesso già all’atto della abilitazione di tutte, nessuna esclusa, delle qualificazioni o autorizzazioni specifiche di legge o di regolamento e previste nel capitolato tecnico allegato al bando di abilitazione.

B) Capacità economico-finanziaria:

1) fatturato specifico, realizzato nell’anno precedente alla presentazione della domanda, relativo alla fornitura di Beni e Servizi oggetto della categoria merceologica per la quale intende abilitarsi, non inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila/00).

Il requisito di fatturato specifico di cui al presente punto, nello spirito di massima partecipazione possibile, è stato determinato unicamente per garantire la più ampia partecipazione al bando da parte degli operatori economici che competono nei settori in oggetto.

REQUISITI PER L’ABILITAZIONE DEI SERVIZI OFFERTI

Al fine di ottenere l’Abilitazione, l’operatore economico dovrà garantire che i beni ed i servizi siano rispondenti alle caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico.

Gli operatori economici possono chiedere l’Abilitazione per tutte o per alcune delle tipologie dei Servizi indicati nel bando e nel Capitolato Tecnico.

L’Abilitazione ad almeno una categoria merceologica costituisce presupposto indispensabile ai fini dell’ottenimento e del mantenimento dell’Abilitazione al Mercato Elettronico.

DICHIARAZIONI DA RILASCIARE ALL’ATTO DELLA PROCEDURA DI ABILITAZIONE

A pena di non ammissione al Mercato Elettronico, all’atto della compilazione della Domanda di Abilitazione, l’operatore economico deve effettuare, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio di seguito elencate sottoscritte dal legale rappresentante dell’Impresa, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 4 del presente bando. Per mezzo della piattaforma dovrà autocertificare:

  • il possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006;
  • il possesso dei requisiti di capacità professionale;
  • il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria;
  • l’attestazione dell’operatore economico di avere attentamente preso visione, e dunque di conoscere e di accettare le clausole, le condizioni, ed in generale tutto il contenuto del presente Bando di Abilitazione, inclusi i relativi Allegati (capitolato tecnico e linee guida);
  • l’attestazione dell’operatore economico circa l’esattezza e la veridicità dei dati personali e delle informazioni contenute nella Domanda di Abilitazione e nella documentazione ad essa eventualmente allegata;
  • l’attestazione di essere a conoscenza che, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni, la stazione appaltante potrà procedere, a campione, a verifiche d’ufficio e che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l’operatore economico non verrà ammesso al Mercato Elettronico o, se già ammesso, verrà escluso;
  • l’attestazione circa la conformità di ciascun Prodotto/Servizio per cui si richiede l’Abilitazione alle relative caratteristiche e specifiche tecniche indicate nel Capitolato Tecnico nonché alla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di sicurezza;
  • il possesso, in capo al legale rappresentante dell’operatore economico che sottoscrive la Domanda di Abilitazione, dei poteri necessari a richiedere l’Abilitazione, rendere le dichiarazioni a ciò necessarie e, in generale, a partecipare al Mercato Elettronico
  • l’impegno dell’operatore economico ad accedere, verificare e tenere sotto controllo assiduamente, la propria casella di posta elettronica certificata alla quale arriveranno le richieste di offerta da parte della stazione appaltante;
  • l’attestazione dell’operatore economico di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della D.Lgs. 196/2003 (cd. Codice della Privacy) e successive modificazioni, del fatto che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa,
  • la dichiarazione di esonerare espressamente la stazione appaltate  da ogni responsabilità e/o richiesta di risarcimento danni derivante dall’utilizzo del Sistema o degli altri strumenti telematici ed elettronici utilizzati nella procedura, nonché da ogni e qualsivoglia responsabilità e richiesta di risarcimento danni derivanti dall’utilizzo, da malfunzionamenti o difetti ai servizi di connettività necessari a raggiungere attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni il Sistema, fermi restando i limiti inderogabili previsti dalla legge;
  • la dichiarazione di conoscere le norme in materia di tutela della concorrenza e i relativi divieti di intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato, ivi inclusi gli articoli del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea che disciplinano la tutela della concorrenza (Titolo VII, Capo 1, Sezione 1, del TFUE) e gli articoli 2 e ss. della Legge 287/1990 e s.m.i..

In caso di Abilitazione, tali dichiarazioni, unitamente ai dati identificativi del dell’operatore economico e del legale rappresentante che richiede l’Abilitazione, dovranno essere mantenute costantemente aggiornate, pena la Sospensione o la Revoca dell’Abilitazione.

All’atto di accreditamento ogni operatore economico indica anche l’IBAN che poi servirà anche per le dichiarazioni di cui alla legge 136/2010.

 ESAME VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI ABILITAZIONEED ACCESSO AL MERCATO ELETTRONICO

Le attività relative al procedimento di abilitazione dei Fornitori sono svolte dalla stazione appaltante in base a criteri di efficacia, economicità ed utilità e nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione, tenendo conto delle dimensioni della potenziale utenza e la frequenza dell’utilizzo del Mercato Elettronico.

L’abilitazione al mercato elettronico, dopo aver compilato i campi obbligatori ed aver sottoscritto la domanda di abilitazione è automatica ed istantanea.

A tal fine sulla casella di posta elettronica certificata l’operatore economico riceverà un messaggio di accreditamento con il riepilogo delle categorie merceologiche per le quali si è accreditato.

CAUSE DI DINIEGO DELL’ABILITAZIONE AL MERCATO ELETTRONICO

L’operatore economico richiedente non sarà ammesso al Mercato Elettronico, relativamente al presente Bando per i seguenti motivi:

  • mancata compilazione della domanda di abilitazione;
  • mancata sottoscrizione della richiesta di abilitazione nelle forme previste dal bando di abilitazione;
  • mancata Abilitazione di almeno una categoria merceologica;
  • mancanza in capo al richiedente dei poteri necessari per richiedere l’Abilitazione ed operare nel Mercato Elettronico.

CAUSE DI SOSPENSIONE

Il mercato elettronico della stazione appaltante vuole essere improntato alla massima serietà ed efficienza e gli operatori economici che non forniscano per tre volte consecutive la loro offerta senza giustificazione oggettiva da inviare alla stazione appaltante per mezzo della piattaforma, saranno sospesi in modalità automatica dal sistema e non potranno presentare offerte se non decorsi almeno sei mesi dalla data di sospensione.