Obblighi del mercato elettronico per l’acquisizione di beni e servizi sotto soglia comunitaria

  • La legge 27-12-2006 n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” all’art. 1, comma 450, dispone
    testualmente che: dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, …. , per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario,sono tenute
    a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
    Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui
    all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare
    ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema
    telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.
  • La norma di legge non prescrive come obbligatorio lo strumento del mercato elettronico della pubblica amministrazione c.d. MEPA, ma prescrive invero l’obbligo dell’utilizzo del mercato elettronico in senso lato, posto che espressamente riconosce come meramente alternativo l’utilizzo di altro mercato elettronico istituto ai sensi dell’art. 328 del d.p.R. 207/2010; la norma infatti, a differenza delle amministrazioni dello Stato, specifica che l’obbligo di acquisito di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario non è legato inscindibilmente al MEPA, ma si estende ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 (per altro un obbligo tout court al MEPA sarebbe stato verosimilmente incostituzionale, come già chiarito dalla Corte Costituzionale per la CONSIP con la pronuncia 417/2005).
  • Si rimanda altresì alla delibera della Corte dei Conti sezione Marche 169 del 27 novembre 2012 che ha ribadito come già la sezione Lombardia che “non sussiste un obbligo di ricorso al Mercato elettronico della P.A. (c.d. Me.PA) essendo espressamente prevista la facoltà di scelta tra le diverse tipologie di mercato elettronico richiamate  dall’art. 328 del d.p.r. 207/2010 e, segnatamente, il mercato elettronico  realizzato dalla medesima stazione appaltante e quello realizzato dalle  centrali di committenza di riferimento di cui all’art. 33 del Codice dei  contratti”.